Congedo per malattia del figlio (art. 47 D.lgs. 151/2001, art,. 17, comma 6, CCNL 14/09/2000)
In cosa consiste e la durata
Congedo della durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Ciò significa che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo familiare da parte dei famigliari individuati dalla legge e dall’altro lato che il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni per assistere i famigliari disabili. Tale periodo è complessivo e cioè è comprensivo sia dei periodi fruiti a titolo di congedo biennale retribuito (ai sensi dell’art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001) che del congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all’art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
I beneficiari
L’ordine prioritario e tassativo di spettanza è:
1. coniuge convivente(1)
2. padre o madre
3. figli conviventi
4. fratelli o sorelle conviventi
5. uno dei parenti o affini entro il terzo grado (2) conviventi.
Le condizioni che legittimano lo scorrimento è la mancanza (3), il decesso o la presenza di patologie invalidanti (4) dei soggetti che precedono nella scala dei soggetti legittimati. Non valgono eventuali rinunce. Il diritto è subordinato al requisito della convivenza ad esclusione dei genitori per i quali non è richiesta.
Anche per il congedo in parola vige il principio del referente unico. Non sarà pertanto possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile nell’ipotesi in cui un altro lavoratore risulti autorizzato a fruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992. Anche in questo caso fanno eccezione i genitori, che possono fruirne alternativamente.
Cumulabilità con i permessi L. 104/1992
E’ possibile il cumulo, nello stesso mese ma non nello stesso giorno, del congedo biennale e dei benefici previsti dall’art. 33 della legge 104/1992.
Fruizione frazionata del congedo
Il congedo può essere frazionato a giorni ma non ad ore. In caso di fruizione frazionata, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i giorni non lavorativi è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.
Trattamento economico
Il trattamento economico è pari all’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese che precede il congedo compresa la retribuzione accessoria fissa e continuativa.
Non maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il TFS – TFR, ma essendo coperti da contribuzione sono validi ai fini dell’anzianità.
(1) Il requisito della convivenza è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
INPS e DFP ammettono l’eccezione nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.
(2) Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 18 luglio 2013.
(3) Circolare INPS 155/2010 e circolare DFP 13/2010 – l’espressione “mancanti” va intesa “non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità”.
“Il dichiarante dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000”.
(4) Patologie invalidanti. In assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si prendono a riferimento quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari). Circolari INPS n. 32/2012 e DFP 13/2010.
La documentazione ammessa può essere rilasciata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale (quello di famiglia) o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
È riconosciuto ad entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore ai tre anni. Figlio fino a 3 anni - Computo Diritto di astenersi, alternativamente, per malattia del figlio senza limiti temporali 30 giorni complessivi ad anno di vita del figlio di assenza retribuita. Assenza, alternativa tra i genitori, non retribuita nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. Documentazione Certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dichiarazione sostitutiva che attesta che l’altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Ricovero ospedaliero Il ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Tempo determinato Il lavoratore deve dichiarare di non aver fruito del congedo presso altro datore di lavoro. Adozioni ed affidamenti FINO A 6 ANNI del bambino: diritto di astenersi, alternativamente, per malattia del figlio senza limiti temporali. “I 30 giorni retribuiti non possono essere estesi al 6° anno di vita, in caso di adozione e affidamento” – ARAN RAL 876. DA 6 A 8 ANNI di vita del bambino: assenza, alternativa tra i genitori, non retribuita nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno. Età compresa fra i 6 e i 12 all’atto di adozione e affidamento: assenza, alternativa tra i genitori, non retribuita nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno da fruirsi entro i 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia. |