Modulistica

Allattamento

Il datore di lavoro DEVE consentire, durante il primo anno di vita del bambino (o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), 2 periodi di riposo anche cumulabili (ovvero 1 ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore). La modalità di fruizione dei riposi va concordata con il datore di lavoro.

In caso di parto plurimo, dispone l’art. 41 del Testo Unico, che i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre, anche durante i 3 mesi dopo il parto e durante l’eventuale congedo parentale della madre, ma solo per le ore aggiuntive.
Secondo orientamenti condivisi sia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (risposta ad interpello 23/2007) che dall’Inps (circolare 95-bis del 6 settembre 2006) nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall’ art. 41 d.lgs. 151/2001 anche qualora la madre non usufruisca degli stessi in quanto non lavoratrice dipendente.
Ne deriva che, nel caso di utilizzo dei riposi giornalieri in caso di parto plurimo, si potrebbero presentare le seguenti casistiche:

 

Riposi giornalieri della made e del padre (art. 39 e 40 del Dlgs. 151/2001)

 

 

Madre Padre
Orario di lavoro di almeno 6 ore Orario di lavoro inferiore a 6 ore

Orario di lavoro di almeno 6 ore

4 0 0
3 1 1
2 2 1
1 3 2
0 4 2

in astensione obbl. o congedo parentale

2 1

Orario di lavoro inferiore a 6 ore

 

 

2

 

 

0

 

 

0

1 2 1
0 4 2
in astensione obbl. o congedo parentale 2 1

 

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE

(art. 40 D.Lgs. 151/2001)

I periodi di riposo di cui all’art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (è ammissibile anche nel caso della madre casalinga impegnata in attività che la distolgono dalle cure del neonato);
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il padre può utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ovvero a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge), ma non durante la fruizione del congedo parentale della madre, mentre rimane invariato il diritto ai riposi giornalieri della madre in caso di fruizione dei congedi parentali da parte del padre.

Parto plurimo: raddoppio delle ore di riposo e le stesse possono essere utilizzate ANCHE durante i 3 mesi dopo il parto.

NON è consentito il recupero di eventuali ore non fruite.
 

Riposi giornalieri in caso di adozioni ed affidamenti: Le disposizioni inerenti i riposi giornalieri appena descritti si applicano anche in caso di adozione ed affidamento entro il primo anno di ingresso del minore in famiglia.