Modulistica

Congedo maternità/paternità

INFORMATIVA CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ

CONGEDO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIO

 

 

MESI SPETTANTI

I mesi spettanti sono cinque, così suddivisi:

 

PRIMA DEL PARTO - MESI DUE

 2 mesi precedenti la data presunta del parto;

 eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto (se il parto avviene dopo la data presunta)

 eventuali periodi di astensione obbligatoria ante partum anticipati, disposti dall’ASL o dalla Direzione territoriale del lavoro

 

N.B.: I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.1401/2001 e del msg Inps n.18311/2007, si calcolano senza includere la data presunta del parto. Esempio: se la data presunta del parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro e a percepire la relativa indennità dal giorno 15 giugno al 14 agosto.

 

DOPO IL PARTO - MESI TRE

 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data del parto;

 eventuali periodi di estensione del congedo di maternità dalla fine del periodo obbligatorio fino al settimo mese dalla nascita disposti dalla Direzione territoriale del lavoro nel caso di nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni

 

La lavoratrice ha diritto all'indennità post-partum anche nei casi in cui il bambino sia nato morto, sia deceduto successivamente al parto, ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

 

Adozioni e affidamenti: il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore, e per un periodo massimo di tre mesi nel caso di affidamento di minore.

 

 

FLESSIBILITÀ DEL PERIODO

 un mese prima del parto e quattro dopo

La dipendente può richiedere la flessibilità, ovvero di fruire di un mese ante partum e quattro mesi post partum. L'esercizio di tale facoltà è subordinato all’ attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato, nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.

 fruito interamente dopo il parto

La legge 30 dicembre 2018 n. 145, all’art. 1, c. 485, prevede la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

 

COME STABILIRE I PERIODI DI CONGEDO OBBLIGATORIO (data presunta e data effettiva del parto)

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 22 novembre 2000, ha fornito dei chiarimenti circa il conteggio dei periodi:

 

A) Parto effettivo coincidente o anticipato rispetto alla data presunta del parto:

per entrambe le ipotesi l’inizio dell’astensione obbligatoria ante partum, di due mesi, viene calcolato a ritroso, a partire dalla data presunta del parto e quindi va sommata, senza soluzione di continuità, l’astensione obbligatoria post partum, di tre mesi.

 

B) Parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto:

in tale ipotesi, all’esito del calcolo precedente, vanno aggiunti i giorni intercorrenti fra la data presunta e la data effettiva del parto posticipato.

 

Esempio - data presunta 7 maggio

A) Parto prematuro: data presunta 7 maggio ed effettiva 1° maggio.

L’astensione ante-parto sarà dal 7 marzo al 30 aprile.

L’astensione post-parto sarà dal 2 maggio al 7 agosto.

A1) Coincidenza tra data presunta e data effettiva del parto: 7 maggio

L’astensione ante-parto sarà dal 7 marzo al 6 maggio.

L’astensione post-parto sarà dall’ 8 maggio al 7 agosto.

B) Mancata coincidenza – parto posticipato: data presunta 7 maggio ed effettiva 12 maggio

L’astensione ante-parto sarà dal 7 marzo al 11 maggio.

L’astensione post-parto sarà dal 13 maggio al 12 agosto.

 

 

RETRIBUZIONE

 Spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute (art.43 comma 2 CCNL 21/5/2018).

 Il periodo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, anche ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei di tredicesima.

 

 

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

 

Secondo le previsioni dell’art. 27-bis introdotto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n.105, in vigore dal 13 agosto 2022, il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

 

- è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;

- non è frazionabile ad ore, ma può essere fruito anche in modo non continuativo;

- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;

- si applica anche al padre adottivo o affidatario;

- è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;

- è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

 

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

 

RETRIBUZIONE

 Al dipendente spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute (art.43 comma 2 CCNL 21/5/2018).

 

 Il periodo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, anche ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei di tredicesima.

 

 

CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO

Secondo l’art. 28 introdotto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n.105, in vigore dal 13 agosto 2022, Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il trattamento economico, giuridico e contrattuale è identico a quello previsto per il congedo di matenità.