Modulistica

Congedo parentale

INFORMATIVA CONGEDO PARENTALE

NORMATIVA

 

Oltre i cinque mesi di congedo di maternità obbligatorio e i dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro complessivamente per dieci mesi, elevabili a undici nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo di almeno tre mesi.

 

Nell’ambito di tale limite, il congedo parentale spetta:

 

- alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi

 

- al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette, nel caso in cui fruisca di un periodo di congedo continuativo o frazionato di almeno tre mesi

 

al genitore solo, al genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’art. 337-quater del codice civile, per un periodo massimo di undici mesi. Nel caso di affidamento esclusivo, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato

 

 

Mesi

Mesi

Mesi

Mesi

Mesi

Mesi

Mesi

Padre

7

6

5

4

3

2

1

Madre

4

5

6

6

6

6

6

Residuo Padre

 

 

 

1

1

2

3

Totale

11

11

11

11

10

10

10

 

Il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

 

Secondo la previsione dell’art. 33 del D.lgs. 151/2001, per ogni figlio minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, la madre o il padre hanno diritto, complessivamente, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi del “normale” congedo parentale, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

 

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

 

I periodi di congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, se i diversi periodi di assenza non sono intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

 

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice o il lavoratore presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.

 

 

RETRIBUZIONE

 

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 del 30 giugno 2022 ha apportato delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U., che dal 13 agosto 2022 prevede: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione”.

 

Alla luce di tale modifica normativa, dal 13 agosto 2022, il periodo massimo complessivo retribuito tra i genitori è di 9 mesi (e non più 6 mesi), così ripartiti:

 

- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta per 3 mesinon trasferibili all’altro genitore, un’indennità pari al 30% della retribuzione

 

- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta per 3 mesinon trasferibili all’altro genitore, un’indennità pari al 30% della retribuzione

 

entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, per un ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi, ad un’indennità pari al 30% della retribuzione

 

al genitore solo al genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio spetta per 9 mesi (non più 6) un’indennità pari al 30% della retribuzione.

 

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (l’importo è rivalutato annualmente e diramato dall’Inps tramite circolare).

 

Secondo le disposizioni di cui al quinto comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001, modificato dal decreto legislativo n. 105/2022 e in vigore dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo eventuali discipline di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva.

 

Nel caso dei pubblici dipendenti, nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, sono retribuiti per intero (art.45 comma 3 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022).

 

 Per il periodo retribuito al 100% spettano, oltre all’intera retribuzione fissa, anche le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute (art.45 comma 3 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022).

 

 Per il periodo retribuito al 30% spettano, oltre la retribuzione fissa, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, ovviamente ridotta al 30%; non spettano gli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio (art. 34 comma 5 D. Lgs. 151/2001).

 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

ETA’

 

CONGEDO PARENTALE 100%

 

1° mese retribuzione intera

Art. 45, comma 3, CCNL 16.11.2022

 

 

-Entro i 12 anni

-Entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato

 

CONGEDO PARENTALE 30%

 

3 mesi Madre non trasferibili +

3 mesi Padre non trasferibili +

3 mesi in alternativa Madre e Padre

 

9 mesi (di 11)

per il genitore solo

 

Affidamento esclusivo: 9 mesi (di 10 oppure 11)

Congedo indennizzato riconosciuto alla coppia genitoriale

 

 

-Entro i 12 anni

-Entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato

 

CONGEDO PARENTALE 30%

 

se il reddito del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima CIRC. INPS n.15 del 28.01.2022 _ Anno 2022: € 525,38

 

10° e 11° mese del genitore solo e/o in caso di affidamento esclusivo

10° e 11° mese dei genitori

Periodi ulteriori rispetto ai 9 mesi del comma 1 e 2, art.34, D.lgs. 151/2001, come novellato dal d.lgs. 105/2022

 

 

-Entro i 12 anni

-Entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato

 

 

 

 

 

 

CONGEDO PARENTALE 0%

 

se il reddito del richiedente è superiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima

 

10° e 11° mese del genitore solo e/o in caso di affidamento esclusivo

10° e 11° mese dei genitori

Periodi ulteriori rispetto ai 9 mesi del comma 1 e 2, art.34, D.lgs. 151/2001, come novellato dal d.lgs. 105/2022

 

 

-Entro i 12 anni

-Entro i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato

 

 

CONGEDO PARENTALE AD ORE

 

NORMATIVA

 

La fruizione del congedo parentale su base oraria è prevista dall’art. 32 c.1-bis del Dlgs. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012.

Il c. 1-ter esclude la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.

 

L’argomento è poi stato affrontato dall’Inps nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 e per la Gestione Enti Pubblici con la circolare n.40 del 23/02/2016.

 

In attuazione delle previsioni dell’ art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, il CCNL 16.11.2022 al comma 8 dell’art. 45 ha previsto che i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale.

I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora.

 

Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa.