ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI (art. 11 CCNL 14 settembre 2000)
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un’aspettativa per esigenze personali, di famiglia, oppure per avviare attività professionali e imprenditoriali, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi. Il triennio da prendere in considerazione corrisponde a quello che precede l'ultima richiesta di concessione della aspettativa per motivi personali.
I motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa per esigenze personali o di famiglia possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo e al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte dei Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n. 1415).
Alla luce di tale configurazione, pertanto non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, ma piuttosto di situazioni o interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
Tali periodi non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
Il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa (salvo che non si tratti di proroga), anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 6 mesi di servizio attivo. Il suddetto divieto non si applica nei casi previsti dagli artt. 14 e 21 – comma 2 del C.C.N.L. 14/9/2000 nonché in eventuali altri casi espressamente previsti da norme contrattuali o di legge.
L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa, dandone preventiva comunicazione al Responsabile del proprio settore di appartenenza e all’Ufficio Personale.
L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per motivate ragioni di servizio.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine stabilito per il rientro anticipato.
I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi stabili che si trovino in situazioni di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, accertate da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, e che abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire di aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini del divieto di cumulo delle aspettative previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. 14/9/2000. Il grado di parentela e la stabile convivenza saranno documentati dal dipendente nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l’aspettativa medesima (anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero) (V. parere ARAN 900-11 A3).
Qualora l’aspettativa venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico in ragione di 170 giorni per ciascun figlio.
Durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 1 commi 60 e ss. legge n. 662/1996, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.
Iter procedurale:
Ai fini della fruizione dell’aspettativa, il dipendente deve presentare all’Ufficio Personale, una specifica richiesta in forma scritta, motivata e documentata, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’assenza, previo nulla-osta del Responsabile del settore di appartenenza circa la concedibilità dell’aspettativa in base alle esigenze organizzative o di servizio.
In caso di richiesta legata all’assistenza di un parente o del convivente sottoposti a progetto terapeutico di recupero, nella domanda va dichiarato lo stato di parentela dell’assistito, e la stessa va corredata di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente nonché, qualora si tratti di convivente, di autocertificazione sullo stato di famiglia anagrafica, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Trattamento economico:
Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza interrompe l’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie.