PERMESSI LEGGE 104 PER I LAVORATORI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E DEI LORO FAMILIARI (Legge n. 104/92 – Articolo 33, comma 3)
Condizione essenziale ai fini della fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della L. 104/99, è l’acquisizione della certificazione di handicap con connotazione di gravità da parte del “disabile,” rilasciato dall’apposita Commissione medica della ASL.
Il certificato di handicap non può essere sostituito da altri certificati di invalidità (civile, di servizio, del lavoro, di guerra) anche se attestano una invalidità totale e il riconoscimento di una invalidità civile, anche se totale, non è sufficiente per ottenere i permessi per l’assistenza al disabile.
Se entro 90 giorni dalla domanda di riconoscimento non vi è pronuncia da parte della Commissione medica, è ammesso l’accertamento/certificato provvisorio da parte dello specialista ULS che assiste il disabile avendo però coscienza che qualora la commissione medica non dovesse riconoscere la gravità della disabilità, il datore di lavoro dovrà procedere al recupero dei benefici usufruiti.
Eccezioni:
Sindrome di down | Sono dichiarate persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. 104/92 dalle competenti commissioni USL o dal proprio medico di base (su richiesta corredata da presentazione del cariotipo) ed esentate da successive visite e controlli – L: 289/2002 art. 94 c. 3 |
Grandi invalidi di guerra | Per i grandi invalidi di guerra la situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici – L. 448/1998 – art. 38, c. 5. |
Il nuovo testo del comma 3 dell’art. 33 della L.104/99, così recita: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.
Aventi diritto
Distinguiamo principalmente due ceppi di fruitori:
1) il lavoratore in situazione di handicap grave può fruire alternativamente di:
3 giorni mensili di permesso | 2 ore di permesso giornaliere |
2) i familiari di persone in situazione di handicap grave che schematicamente riassumiamo di seguito:
- I genitori di minore in situazione di handicap grave possono:
- nei primi otto anni di vita del minore con handicap grave chiedere il prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni o due ore di permesso giornaliero (per i soli primi 3 anni di vita del bambino); |
- 3 giorni di permesso mensile, entrambi i genitori alternativamente; (In questo caso i 3 giorni mensili spettano ad entrambi i genitori, per un totale di 3 giorni da usufruirsi in giorni diversi.) |
Tutti e due i genitori possono scegliere di usufruire delle due ore di permesso giornaliero. Come però previsto dal testo della norma devono fruirne alternativamente, cioè non nello stesso giorno. |
Se invece è uno solo ad optare per le due ore giornaliere, nei giorni in cui l’altro genitore usufruisce dei permessi mensili questi non potrà usufruirne. |
- Coniuge, Parenti ed affini entro il secondo grado che prestano assistenza a persona in situazione di handicap grave, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge del “disabile” abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.
3 giorni di permesso mensili (Art. 33 comma 3 L. 104/92) |
Ovvero 18 h. max mensili (art. 19. Comma 6 ccnl 06/07/1995) |
La Corte costituzionale, con sentenza n. 213 depositata il 23 settembre 2016, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 ha effetto immediato, pertanto, il lavoratore convivente more uxorio con un soggetto portatore di handicap grave potrà chiedere, ed ottenere, di fruire del permesso mensile retribuito previsto dalla citata normativa.
Grado | Parenti | Affini |
I | Figli e genitori (linea retta) | Suocero/a – genero- nuora |
II | Fratelli e sorelle (linea collaterale) Nipoti (figlio del figlio) e nonni (Linea retta) |
Cognato – cognata |
III * | Nipote (figlio del fratello) e zio (linea collaterale) Pronipoti e bisnonni (Linea retta) |
Zii del coniuge |
(*) Il beneficio spetta qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti (A) o deceduti o mancanti (B).
(A) Elenco patologie invalidanti (art. 2, c. 1 lett.d) Decreto Ministeriale. 278/2000:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, dismeta-bolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a ca-rattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono la assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cli-nici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva dei familiari nel trattamento sanitario;
(B) Sono invece mancanti:
- assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto);
- divorzio
- separazione legale
- abbandono
tali situazioni devono risultare da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Referente unico: Eliminati i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza la nuova formulazione dell’art. 33 della Legge 104/1992 introduce la figura del referente unico, e cioè il riconoscimento del diritto ad un unico lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, eccezion fatta per la figura dei genitori per i quali la legge riconosce ad entrambi il diritto da usufruirsi alternativamente.
Assistenza a più soggetti in condizione di handicap grave: è riconosciuta la cumulabilità dei 3 giorni di permesso per assistere più soggetti in condizione di handicap grave “a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La persona con handicap in situazione di gravità non deve essere ricoverata a tempo pieno.
Con Circolare 90/20072 l’INPS ha chiarito che “il ricovero si intende a tempo pieno nel caso in cui si svolga nelle 24 ore: esclusi pertanto i day hospital e centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali”.
Eccezioni:
Minore di tre anni | Maggiore di tre anni |
I Permessi possono essere concessi nel caso di ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo. In questi casi viene richiesta una documentazione prodotta dai sanitari della struttura ospedaliera di bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (Circolare INPS 90/2007) | coma vigile o stato terminale della persona con handicap in situazione di gravità che abbisogna di assistenza. (circolare INPS 90/2007) (da documentare) |
caso in cui il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi. (Nota Ministeriale – Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Nota 20 febbraio 2009, n.13 prot. N. 25/I/0002602)3 (da documentare) |
Cumulabilità
- Congedo parentale ordinario;
- Congedo per malattia per figlio;
- Congedo straordinario art. 42. Comma 5 d. lgs. 151/2001 ma in giorni diversi (art. 42, comma 5 – bis d.lgs. 151/2001);
- Cumulabilità dei permessi per assistere più persone in situazione di handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- Cumulabilità dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave con i permessi che il lavoratore (ricorrendone le condizioni) usufruisce per se stesso.
I PERMESSI LAVORATIVI: IL PART-TIME
Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la risposta è diversa a seconda del tipo di part time, che può essere orizzontale (tutti i giorni lavorati con un orario ridotto) o verticale (solo alcuni giorni lavorati).
Nel caso del part time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all’orario svolto contrattualmente).
Se il permesso è giornaliero sarà ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora).
Nel caso di part time verticale permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.