Con risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con cui i sostituti d’imposta - i datori di lavoro - potranno utilizzare per il credito in compensazione nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), in riferimento al cd. Bonus Natale (indennità una tantum prevista dal decreto-legge 113/2024, art.2-bis), che riconosce per il 2024 un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari.
In particolare - come spiega l'Agenzia delle Entrate sul sito FiscoOggi - il comma 4 dell’articolo 2-bis prevede che i sostituti d’imposta riconoscano l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta. I sostituti d’imposta, a loro volta, recuperano le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, che possono utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Per quanto riguarda il modello F24 EP, in sede di compilazione il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Da segnalare, inoltre, che il decreto-legge 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 14 novembre, ha modificato alcune condizioni per l'ottenimento del beneficio in parola, ampliando la platea dei beneficiari.