Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l'obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali.
Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota n. 7180 del 28 maggio 2021) ha esteso l'obbligo di vidimazione del registro volontari anche alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio (art 3 Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992), da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. Il pubblico ufficiale competente è quello del Comune nel quale ha sede l'associazione di volontariato.
Si ricorda che attualmente il Codice del Terzo Settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
Il pubblico ufficiale competente è quello del Comune dova ha sede l'associazione di volontariato.
Per la vidimazione è necessario che:
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ogni pagina del registro per il quale è richiesta la bollatura, sia preventivamente numerata a cura del richiedente;
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nei registri rilegati, siano riportati sulla copertina e sull’ultima pagina la denominazione dell’Ente, il codice fiscale ed il tipo di registro (registro dei volontari);
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nei registri a fogli mobili, siano riportati su tutte le pagine la denominazione dell’Ente, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e sia annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
Documenti richiesti
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Richiesta di vidimazione dei libri sociali a firma del legale rappresentante (reperibile nella sezione Moduli)
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Documento di riconoscimento
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Statuto dell’Associazione
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Registro da vidimare
Costo
L’operazione è gratuita
Tempi di rilascio
Vidimazione del registro entro 15 giorni dalla richiesta
Area: Area Amminsitrativa Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 5 San Giovanni Ilarione Telefono: 045/6550444
Email: protocollo@comune.sangiovanniilarione.vr.it
PEC: protocollo@cert.comune.sangiovanniilarione.vr.it
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2
Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 14 febbraio 1992
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7180 del 28 maggio 2021